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Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. Fondo Gasparrini

19/03/2020

Art. 54
 
(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)
 
1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria
disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza
coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE).
 
2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,
su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il
tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura
pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere
adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26
del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono
assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del
regolamento di cui al DM 132/2010.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.



 
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